Sicurezza

Studiare in un ambiente sicuro e confortevole è un diritto degli studenti. Al fine di tutelare la loro sicurezza, dei docenti e di quanti che lavorano negli istituti scolastici, il legislatore ha esteso al settore scuola il Decreto legislativo 626 del 1994 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, completandolo con l'aggiunta del Decreto Ministeriale 382 del 29 settembre 1998 e la Circolare 119 del Ministero della Pubblica Istruzione del 29 aprile 1999.


Il Capo di istituto, in quanto datore di lavoro, secondo il su citato Decreto Legislativo 626, deve:
valutare gli specifici rischi dell'attività svolta nella scuola;
elaborare un documento di valutazione dei rischi;
indicare i criteri adottati ai fini della valutazione indicando le misure di prevenzione e
protezione individuali adottate o da adottare per rimuovere o ridurre i rischi;
designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (che ha l’obbligo di
seguire un corso di formazione opportunamente certificato);
designare gli addetti al servizio di prevenzione e protezione;
• designare il medico competente per le attività lavorative rischiose (quando, per esempio, si usano laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro;
• designare i lavoratori addetti alle misure di prevenzione degli incendi, di evacuazione del personale in caso di pericolo grave, di salvataggio e di pronto soccorso ("figure sensibili");
fornire ai lavoratori e agli studenti, se necessario, dispositivi di protezione individuale e collettiva.

In pratica, una volta definito il Documento di Valutazione del Rischio (DVR), il Dirigente Scolastico elabora il piano della sicurezza, programmando e mettendo in atto le misure di prevenzione adeguate.